Legge Regionale 2 Maggio 2017 n° 4

Maggio 10, 2017

Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale

 

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
p r o m u l g a
la seguente legge:
Art. 1
(Assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale)

1. Ferme restando le competenze attribuite al Commissario ad acta per la
prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione:
a) ai fini dell’applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015 (Disciplina delle procedure concorsuali
riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità) e
dall’articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativo alle
procedure concorsuali straordinarie per l’assunzione di personale medico,
tecnico-professionale e infermieristico, si considera, per il personale in possesso
dei requisiti ivi richiesti, il servizio svolto, anche in deroga alle procedure
previste dalla normativa regionale;
b) al personale che non rientra nelle fattispecie di cui alla lettera a), impiegato
in forme riconducibili a processi di esternalizzazione nell’assistenza diretta o
indiretta ai pazienti nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale,

sarà riconosciuto, nelle procedure concorsuali, un punteggio nell’ambito del
curriculum formativo e professionale in relazione agli anni di lavoro svolto;
c) i commi 73, 74, 75 e 76 dell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 2008,
n. 14 (Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2008-2010 della Regione
Lazio) sono abrogati.
2. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale comunicano alla direzione
regionale competente in materia di sanità gli elenchi del personale a cui si applicano le
disposizioni del comma 1.
3. Dalle disposizioni del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per
la finanza regionale.

Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Lazio.
Roma, lì 2 Maggio 2017
Il Presidente
Nicola Zingaretti

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